Al momento della stipula di una polizza vita, il contraente è tenuto a designare il
beneficiario, ovvero la persona che riceverà dalla compagnia assicurativa la somma
pattuita, nell’eventualità che si verifichi la circostanza indicata nel
contratto.
Secondo l’articolo 1920 del Codice Civile, è possibile sottoscrivere
un’assicurazione sulla vita a favore di un terzo, ovvero un soggetto
beneficiario della polizza che non corrisponde alla persona assicurata.
Indicando una terza persona come beneficiaria dell’assicurazione, per legge
la polizza vita non rientrerà nell’asse ereditario. Di conseguenza,
solo il beneficiario acquisisce il diritto di ricevere da parte della compagnia il
capitale, che non può essere riformulato in quote e destinato agli eredi
dell’assicurato.
Inoltre, non facendo parte dell’asse ereditario, la somma assicurata non è
assoggettata alle imposte di successione.
Il contraente può specificare la figura del beneficiario di una polizza al momento della stipula del contratto, oppure in una fase successiva, inviando comunicazione della sua scelta in forma scritta alla compagnia assicuratrice, oppure indicando la nomina all’interno del testamento.
Per ottenere un’identificazione precisa, è importante specificare in maniera inequivocabile il nome, il cognome, il codice fiscale e l’indirizzo della persona designata. In caso contrario, la compagnia assicurativa potrebbe incontrare difficoltà nel liquidare la prestazione alla persona corretta.
Esistono anche delle formule generiche per indicare il beneficiario:
La legge permette di designare più soggetti beneficiari di una singola polizza, caso in cui è importante che il contraente specifichi la percentuale di capitale da attribuire ad ognuno di loro. Nel caso di multibeneficiari senza un’indicazione precisa delle quote personali, la suddivisione avverrà in parti uguali.
Se dovesse verificarsi, come caso limite, la dipartita contemporanea dell’assicurato e del beneficiario, la compagnia sarà tenuta a versare il capitale agli eredi del beneficiario e non a quelli dell’assicurato, nell’eventualità che questi siano diversi.
È compito del contraente informare il beneficiario della designazione a suo favore, perchè sarà un compito di quest’ultimo, in caso di evento improvviso, avvisare la compagnia per avviare la pratica di versamento del capitale assicurato.
Il contraente può modificare il soggetto beneficiario della polizza?
La risposta è sì, ed è possibile cambiarlo ogni volta che lo si ritiene
opportuno.
Per effettuare la modifica si deve scrivere direttamente alla propria assicurazione, che si occuperà di cambiare il contratto riformulando la nuova nomina.
È possibile cambiare il beneficiario nel proprio testamento, inviando comunque la comunicazione di avvenuta variazione alla propria compagnia.
Il Regolatore italiano IVASS, nel Regolamento 41 del 2018 (art. 11, comma 4), ha disposto che nella proposta emessa dalla compagnia venga previsto uno spazio apposito per l’indicazione di un referente terzo, ossia una persona che abbia la possibilità di comunicare con il beneficiario nel caso in cui il contraente abbia esigenze di riservatezza.
Il terzo referente rappresenta una figura di supporto, diversa dal beneficiario, a cui l’impresa assicuratrice potrà far riferimento in caso di decesso dell’assicurato per poter procedere con la liquidazione della prestazione.
La designazione del terzo referente è facoltativa e generalmente può essere effettuata nelle stesse modalità di quelle del beneficiario, ossia in fase di emissione o in ogni altro successivo momento.